Lo strano trattamento contabile delle azioni proprie

Capodaglio Gianfranco, Dangarska Vanina

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/34/UE, prevede al- cune modifiche agli articoli del codice civile in tema di bilancio, fra le quali l’art. 6 al n. 1) dispone che «all’art. 2357-ter del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.”». Il n. 4 aggiunge: «al pri- mo comma dell’articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: […] h) le parole “VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio.[…] sono sostituite dalle seguenti: […] X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.» Per prima cosa, la direttiva europea non prevede un simile trattamento riservato alle azioni proprie, anzi, negli allegati prospetti di bilancio contempla espressamente l’indicazione delle azioni proprie in portafoglio e della relativa riserva. Rinviando una maggiore analisi a successivi approfondimenti, intendiamo soffermarci sulle possibili rappresentazioni contabili del fenomeno: l’acquisto di azioni proprie da parte della società emittente può essere interpretata secondo due punti di vista. L’uno relativo alla volontà di rimborsare ai soci l’investimento a suo tempo fatto, attraverso l’annullamento delle azioni acquistate, l’altro configurabile come una normale operazione economica, tendente a conseguire risultati positivi dalla successiva ricollocazione delle azioni sul mercato. Esistono ulteriori ipotesi, che però non sono utili per l’analisi che intendiamo svolgere. La nuova disposizione trascura il secondo punto di vista, per cui ci si domanda cosa succederebbe, nel caso di sua conferma, per le compravendite di azioni proprie.

Capodaglio, G., Dangarska V. (2015). Lo strano trattamento contabile delle azioni proprie, RIREA, n.2.