Brevi note sul nuovo trattamento contabile delle azioni proprie. La prevalenza della forma sulla sostanza?

Ricci Alessandro

Non poteva essere più azzeccato l’aggettivo utilizzato dal Prof. Capodaglio e dalla Dott.ssa Dangarska(1) per definire il nuovo trattamento contabile delle azioni proprie previsto dallo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/34/UE: “strano”. Già, perché molte sono le “stranezze” che accompagnano la scelta che il Legislatore si accinge a compiere. In primo luogo le motivazioni dell’intervento: come è già stato giustamente sottoli- neato, la soluzione proposta, pur non essendo in contrasto con la Direttiva, non è da questa prevista né tantomeno imposta. Anzi, la Direttiva continua a prevedere quale trattamento “ordinario” delle azioni proprie l’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale (Art. 10 – Allegati III e IV – e Art. 12, paragrafo 2), controbilanciata dalla costituzione nel Patrimonio Netto di un’apposita “Riserva azioni proprie” (All. III, Voce A.IV.2 del Patrimonio Netto). Rispetto alla disciplina recata dalla precedente Direttiva 78/660/CE (meglio nota come “IV Direttiva”), possiamo soltanto rilevare che non è più contemplata la possibili- tà di iscrizione delle azioni proprie nell’attivo immobilizzato, tra le Immobilizzazioni Finanziarie, ma soltanto nell’attivo circolante (nella voce “Valori mobiliari”). In base alla normativa eurounitaria, pertanto, la costituzione della “Riserva azioni proprie” nel Patrimonio Netto è obbligatoria a condizione che il Legislatore nazionale ne prescriva espressamente la costituzione. Per effetto del richiamo dell’art. 24, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva 2012/30/UE, inoltre, se le azioni proprie sono contabilizzate nell’attivo di bilancio, l’iscrizione nel patrimonio netto dell’apposita riserva indisponibile è, tuttavia, obbligato- ria. La complessa trama normativa eurounitaria spiega perché il Legislatore domestico, per introdurre il nuovo trattamento contabile delle azioni proprie, non sia intervenuto direttamente sulla disciplina del bilancio d’esercizio ma abbia dovuto modificare, in primis, l’art. 2357-ter, terzo comma, del codice civile, prevedendo a fronte dell’acquisto di azioni proprie, in luogo della costituzione della riserva indisponibile, l’iscrizione di una riserva negativa nel patrimonio netto.

Ricci, A. (2015). Brevi note sul nuovo trattamento contabile delle azioni proprie. La prevalenza della forma sulla sostanza?, RIREA, n.3, pp. 332-336.