Semplificazione amministrativa e riforma della IV Direttiva – una relazione pericolosa per le PMI?

Diomeda Federico

[Audit e professioni contabili]

Nel luglio del 2007 la Commissione Europea ebbe l’iniziativa di proporre una azione brevemente denominata “simplification” pubblicando una comunicazione intitolata “Commission communication on a simplified business environment for companies in the areas of company law, accounting and auditing” (COM 2007-394). Il Presidente Barroso, facendo propri i desideri in tal senso espressi dal Consiglio Europeo per stimolare l’economia europea ed impattare sullo sviluppo delle PMI, intendeva spingere sia l’Europa sia gli stati nazionali membri dell’Unione a porre in atto politiche di semplificazione amministrativa tendenti alla riduzione del “peso” gravante sulle PMI nella misura ideale del 25% entro il 2012. La Direzione Generale di riferimento sulla semplificazione fin dall’inizio del processo è la DG Imprese (commissario di allora il tedesco Gunther Vereugen). La citata Comunicazione sulla semplificazione indicava una pluralità di aree di diritto societario europeo su cui intervenire. Fra queste erano individuate anche le aree della contabilità e della revisione legale dei conti (direttive contabili 4°, 7° e 8°). Lo staff della Commissione, attraverso le specifiche unità della Direzione Mercato Interno (commissario di allora l’irlandese Charlie Mc Creevy), identificò una serie di punti considerati potenziale espressione di inutile carico amministrativo per le imprese. Il documento fu pubblicato per consultazione. Nel dicembre 2007 la Commissione pubblicò un documento di sintesi che raccoglieva le reazioni di svariati stakeholders. Probabilmente il punto più controverso fra le diverse proposte semplificative avanzate dalla Commissione fu l’introduzione delle “micro entities” quale nuova categoria di società di capitali all’interno della 4° Direttiva (si noti che la definizione di “micro imprese” esisteva già a livello europeo come concetto economico – cfr. Raccomandazione C(2003)1422 della Commissione del 6 maggio 2003). […]

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Al fine di armonizzare le scadenze e i profili contabili delle diverse società (SIDREA e SISR) e favorire una maggiore convergenza operativa e organizzativa tra le stesse, si è stabilita una data limite per il pagamento delle quote associative fissata al 30 aprile, analogamente a quanto deliberato dalla SISR. Si invitano pertanto i Soci a provvedere al versamento entro la suddetta scadenza. La quota sociale per l’anno in corso è differenziata per categoria di soci:

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