In un nostro precedente intervento su questa Rivista(1), avevamo manifestato più di una per- plessità sulle scelte che il Governo si accingeva a compiere in occasione del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, con specifico riguardo al trattamento contabile delle azioni proprie.
Nel frattempo, quelle che allora erano delle semplici proposte o intenzioni del Governo – in quanto contenute in uno schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva inviato al Parlamento per i necessari pareri delle competenti commissioni – sono divenute norme giuri- diche cogenti(2).
C’è da dire che, purtroppo, sullo specifico tema del trattamento contabile delle azioni proprie il Governo si è dimostrato insensibile alle critiche da più parti sollevate nei confronti delle soluzioni adottate e alle conseguenti richieste di modifica giunte dalle competenti com- missioni parlamentari(3).
Le perplessità che accompagnano lo “strano” trattamento delle azioni proprie non si limi- tano soltanto ai profili strettamente economico-aziendali e contabili, ma riguardano anche l’ambito più strettamente giuridico e, in particolare, la disciplina societaria e tributaria.
Il primo interrogativo riguarda la rilevanza o meno della riserva “negativa” collegata all’acquisto di azioni proprie nel computo del patrimonio netto rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.
In assenza di esplicite indicazioni da parte del Legislatore e tenuto conto di quanto invece espressamente previsto dal nuovo n. 11-bis dell’art. 2446 con riguardo all’analoga riserva negativa da valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, sembrerebbe che, allo stato, al quesito non possa che essere data risposta affermativa.
